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La guida in stato di ebrezza

  • 29/08/2023

Le ipotesi incriminatrici e i risvolti giuridici

L’art. 186 del Codice della Strada (Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285) sanziona la
guida sotto l’influenza di alcool, prevedendo che:


“Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. […]”


Le varie ipotesi di illecito

La norma non punisce in ugual misura ogni fattispecie. In particolare, possono
configurarsi tre casi:

1) la condotta non assume nessuna rilevanza giuridica (se il tasso alcolemico
è inferiore a 0,5 g/l);
2) la condotta integra una violazione amministrativa (fino a 0,8 g/l);
3) la condotta integra una violazione penale (da 0,8 g/l).

È pertanto evidente che l’inquadramento giuridico della fattispecie dipenda del
tasso alcolemico che viene rilevato nel singolo caso.
Questa differenziazione ha importanti conseguenze pratiche, posto che,
generalmente, al controllo di “polizia” segue il ritiro della patente di guida, che,
nella prassi, si rivela il maggior disagio subito dal trasgressore.

Quanto dura la sospensione della patente di guida?

La durata della sanzione accessoria varia in base al tasso alcolemico rilevato
al momento del controllo.
La norma non stabilisce in maniera netta il periodo di sospensione della
patente, ma si limita ad indicate un tempo minimo ed un tempo massimo di
durata della sanzione accessoria.
Ad esempio: se viene accertato un tasso superiore a 1,5 g/l, la sospensione
della patente di guida può variare da uno a due anni.
Pertanto, sarà il giudice penale nelle ipotesi di cui alla lett. b) e lett. c) a decidere
il periodo di sospensione che il soggetto dovrà scontare, mentre nell’ipotesi di
rilevanza amministrativa questa decisione spetterà in via definitiva al Prefetto.

Cosa significa ritiro cautelare e provvisorio della patente di guida?

Vista la lungaggine dei processi, il Legislatore ha stabilito che, nell’attesa della
decisione del Giudice penale, sia il Prefetto a determinare un periodo
“provvisorio” di sospensione della patente di guida, che verrà poi sottratto dal
periodo di sospensione della patente definitivo, deciso dal Giudice nella
sentenza conclusiva del procedimento penale.
Esempio: Il Prefetto ordina che la patente di Tizio sia sospesa in via cautelare
per un anno; Il Giudice penale, nella sentenza, decide che Tizio debba essere
condannato come pena accessoria ad un anno e tre mesi di sospensione della
patente. In questo caso, Tizio, che ha già scontato un anno di sospensione
della patente di guida, dovrà restare senza patente solo per tre mesi!

Il ritiro cautelare della patente potrebbe essere più lungo rispetto alla
durata della sanzione accessoria che verrà stabilita dal giudice penale?

Purtroppo sì, per tale motivo è sempre bene rivolgersi ad un legale, al fine di
valutare insieme il percorso da intraprendere e concordare la migliore strategia
difensiva.
Tornando all’esempio fatto sopra: Il Prefetto ordina che la patente di Tizio sia
sospesa in via cautelare per un anno; Il Giudice penale, nella sentenza, decide
che Tizio debba essere condannato come pena accessoria a tre mesi di
sospensione della patente. In questo caso, Tizio ha scontato nove mesi in più
di sospensione cautelare della patente di guida!

La visita in Commissione Medica Patenti

Con il provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida viene
ordinato al trasgressore di sottoporsi a visita presso la Commissione Medica
Patenti territorialmente competente, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il
prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
La presa in carico da parte dalla Commissione è indispensabile per riottenere
la patente ed ha lo scopo di accertare ed attestare l’idoneità alla guida del
soggetto richiedente.

Una panoramica globale delle strade giuridiche percorribili

In generale, è opportuno sapere che il primo controllo giuridico deve avere ad
oggetto la legittimità degli accertamenti (ad esempio la misurazione del tasso
alcolemico: strumento, avvisi..). Infatti, la legge impone una serie di regole e di
garanzie che l’organo accertatore è tenuto a seguire, a pena di nullità degli atti
(nessun atto, nessuna prova).
Inoltre, la norma incriminatrice contempla una serie di circostanze aggravanti
(ad esempio: la recidiva; l’incidente stradale; l’orario notturno) che hanno un
ruolo decisivo nella scelta della strategia difensiva sia perché comportano un
aumento di pena (sono appunto dette “aggravanti”) sia perché precludono
alcune possibilità.
Ad esempio, facendo i lavori di pubblica utilità (uno dei modi in cui è possibile
estinguere il reato) è possibile ridurre della metà il periodo di sospensione della
patente ma (attenzione!) questi non possono essere applicati nei casi in cui dal
fatto sia derivato un incidente.
Per necessità pratiche, in questa sede non possono essere prese in
considerazione tutte le casistiche ma per avere maggiori informazioni è
possibile contattare lo Studio Legale.

Avv. Mariateresa Leone